Sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto di una parrucca, che si è resa necessaria a seguito di un ciclo di chemioterapia.
Parrucche detrazioni fiscali per chi fa la Chemioterapia
Esse beneficiano pertanto dello sconto Irpef del 19% previsto per le spese sanitarie.E’ questo il parere dell’agenzia delle Entrate fornito, con la risoluzione 9/E del 16 febbraio 2010, in risposta a un quesito di un contribuente che, a seguito di un ciclo di chemioterapia, aveva subìto una repentina e totale perdita di capelli e che, per sopperire a tale menomazione, ha acquistato una parrucca.
In questo caso, la parrucca ha la caratteristica di spesa sanitaria, in quanto corregge un danno estetico conseguente ad una patologia e, contemporaneamente, è di supporto in una condizione di grave disagio psicologico.
Nella risoluzione, si legge che, esaminando la riconducibilità della parrucca nell’ambito dei dispositivi medici, il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (ora ministero della Salute), rileva che i dispositivi indicati nel nomenclatore rappresentano un sotto insieme del concetto di dispositivo medico
Può essere considerato dispositivo medico qualsiasi strumento, apparecchio, usato da solo o in combinazione, destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell’uomo a scopo di attenuazione di malattie o lesioni.
Pertanto, anche la parrucca può rientrare nel novero delle protesi sanitarie se fabbricata ed immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d’uso di dispositivo medico come sopra definito e, quindi, obbligatoriamente marcata CE a norma e per gli effetti della direttiva 93/42/CEE.
Per le Entrate, la parrucca rientra nel novero delle spese sanitarie detraibili se volta a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia e rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana.
Perciò, se, in base alla certificazione medica, la parrucca è usata per superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli, provocata da trattamenti chemioterapici, la spesa per il suo acquisto può essere detratta a norma dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, che prevede lo sconto Irpef del 19% sulla spesa sostenuta.
(articolo di Tonino Morina)
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